Piano Transizione 5.0: Agevolazioni per la Digitalizzazione e l’Efficienza Energetica

Piano Transizione 5.0: Agevolazioni per la Digitalizzazione e l’Efficienza Energetica

28 Giugno 2024 highlights del settore 0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, entra in vigore il tanto atteso “Piano Transizione 5.0“, che sostiene la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese con il meccanismo del credito d’imposta.

Investimenti ammissibili
Solo gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 sono considerati idonei. Gli ordini devono essere successivi a questa data e con un acconto minimo del 20% del costo totale.
Sono ammissibili gli investimenti che hanno ad oggetto almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 (rimane l’obbligo di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).

Inoltre, devono essere rispettati i criteri di Efficienza Energetica:
Gli incentivi sono correlati ai risultati di efficienza energetica ottenuti. Il beneficio fiscale varia in base al livello di riduzione dei consumi energetici:
35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro con una riduzione minima del 3% dei consumi.
40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro con una riduzione minima del 6% dei consumi.
45% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro con una riduzione minima del 10% dei consumi.

L’allegato B è stato ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:

– software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
– software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Gli investimenti in autoconsumo e autoproduzione devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, c.d. DL Energia.

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, queste sono ammesse:

– se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino a un massimo di 300 mila euro;

Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con prossimo decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Agevolazione

Le aliquote del credito d’imposta variano in relazione al risparmio effettivo e al dimensionamento dell’investimento.

Oneri documentali

Per la fruizione del credito le imprese dovranno produrre una serie di oneri documentali, sia prima (ex ante) che dopo (ex post) aver effettuato l’investimento.

  • Certificazione ex ante (attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo);
  • comunicazione ex ante al GSE (per prenotare risorse);
  • comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti;
  • certificazione ex post (attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti);
  • comunicazione ex post al GSE (per abilitare la fruizione);
  • attestazione dell’avvenuta interconnessione;
  • documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute;
  • certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa);
  • Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (il dettaglio sarà contenuto nel decreto attuativo) e riguarderanno gli aspetti tecnici del progetto di investimento. Le spese sostenute per le certificazioni, per le piccole e medie imprese, potranno essere agevolate, in aumento del credito di imposta, fino a un massimo di 10.000 euro.

Fruizione dell’incentivo

La fruizione del credito avverrà esclusivamente in compensazione tramite F24 tramite Agenzia delle entrate e non potrà essere oggetto di cessione o trasferimento. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

Obblighi

La normativa prevede il meccanismo di recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

Cumulabilità e restrizioni

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.